
Lo Statuto
STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
FUTURO NAZIONALE
CON ROBERTO VANNACCI
Art. 1 – Denominazione e finalità
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci è un movimento politico costituito come un’associazione di cittadini senza scopo di lucro. Esso ha come finalità la promozione della partecipazione popolare alla vita politica italiana, supportando idee e proposte volte a garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese, la difesa dei confini, della famiglia naturale e della vita, la qualità del lavoro, l’adeguatezza dei salari e delle condizioni di esercizio dell’attività di impresa, l’abbassamento della pressione fiscale, il miglioramento delle condizioni abitative e l’implementazione di una maggiore giustizia nei criteri dell’edilizia residenziale pubblica.
L’associazione viene regolata dal principio di democraticità interna per tutte le cariche elettive, ispirandosi a valori di merito, libertà, coesione territoriale, giustizia sociale, contrasto alle organizzazioni criminali e amore per la propria terra, per la propria Regione e per l’Italia.
Il Funzionamento dell’associazione viene regolato dal presente Statuto e dai Regolamenti interni di attuazione.
L’Associazione ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso di ciascun associato, da esercitarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni, a mezzo di comunicazione inviata gli uffici anche periferici del Partito.
Art. 2 – Valori fondamentali dell’associazione
Il Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (con acronimo FNV) riconosce come proprie radici fondamentali, facendone contenuto di azione e promozione politica, i seguenti valori:
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l’identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell’eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana;
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la cultura, la tradizione e la storia dei nostri popoli, nella quale gesta, figure e vicende da ricordare hanno contribuito alla definizione dell’identità delle comunità locali, dei campanili, delle regioni così come della comune appartenenza alla Nazione Italiana;
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il mosaico tipicamente italiano di densa fioritura delle differenze, incluse le lingue e i dialetti locali, come “Patria delle piccole patrie”, di specificità che declinano in molteplici e differenti modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l’Italia davanti all’Europa e al mondo;
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la sussidiarietà orizzontale e verticale nei rapporti tra Stato e territori;
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la difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell’ordine e della famiglia naturale formata da un uomo e da una donna; la libertà di educazione e della vita dal concepimento alla morte naturale;
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la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l’Italia: coraggio, forza, dovere, spirito di sacrificio, libera iniziativa, determinazione, passione e memoria;
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difesa a spada tratta delle radici dell’Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest’ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche;
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la piccola e media proprietà e la piccola e media impresa, vanto nazionale e rimedio alla concentrazione della proprietà tipica dei sistemi comunisti e capitalisti sfrenati;
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l’ambiente come patrimonio nazionale da preservare e luogo di vita, sostentamento alimentare, grazie all’agricoltura, e conoscenza affidato alla cura dell’uomo che ne è il fine e custode.
Art. 3 – Simbolo e sede
Il Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (caon acronimo FNV) viene rappresentato da un simbolo così descritto: “Cerchio con doppia bordatura aventi filetto blu scuro esterno e interno con corona bianca interposta. All’interno su sfondo blu scuro sono riportate in alto nella parte centrale su due righe le parole “FUTURO” e “NAZIONALE” in caratteri maiuscoli bianchi. Nella parte centrale è impresso un nastro ondulato con i colori verde, bianco e rosso nelle tre bande curve orientate da sinistra verso destra con andamento ascendente. Nella parte inferiore dell’emblema compare la scritta “VANNACCI” in caratteri maiuscoli gialli”.
Il Coordinatore Nazionale, coadiuvato dall’Esecutivo Nazionale, può disporre delle modifiche elettorali al simbolo per le competizioni politiche, europee, regionali e amministrative.
La sede legale del Movimento è ubicata in Viareggio (LU) presso la via San Martino, 232 e può essere ad oggetto di modifica attraverso una delibera dell’Esecutivo Nazionale e comunicata tempestivamente dal Presidente Nazionale agli enti preposti.
Art. 4 – Iscrizione a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV)
Possono iscriversi al Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV) tutti i cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea residenti in Italia, al di sopra dei sedici anni di età anagrafica, che, condividendo i principi dell’associazione, abbiano effettuato la domanda di adesione, versando la relativa quota associativa prevista dalla delibera dell’Esecutivo Nazionale.
La domanda di adesione deve essere presentata su apposito modulo fornito dall’Esecutivo Nazionale, attraverso la modalità cartacea o telematica tramite il sito internet www.futuro nazionale.it.
La domanda di iscrizione viene valutata dagli organi territorialmente preposti che hanno il diritto di poterla declinare in base ad eventuali procedimenti penali finiti in giudicato o pendenti.
La cura della gestione del tesseramento è demandata al Responsabile del Tesseramento Nazionale secondo le indicazioni dell’Esecutivo Nazionale che lo gestisce insieme ai Responsabili del Tesseramento Regionali e Provinciali.
Art. 5 – Categorie degli associati e aderenti
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Il Partito si compone delle seguenti categorie:
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associati ordinari (o effettivi);
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associati onorari;
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simpatizzanti.
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Tutte le categorie condividono i principi e le finalità del Partito e si impegnano al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni.
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All’interno di ciascuna categoria si applica il principio di parità di trattamento: ai soggetti della medesima categoria spettano i medesimi diritti e doveri, salvo differenze fondate su criteri oggettivi previsti dal presente statuto o dai regolamenti.
Art. 6 – Associati ordinari (o effettivi)
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Requisiti di ammissione. Può essere ammesso come associato ordinario chi:
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ha compiuto la maggiore età (o almeno l’età di 16 anni se i genitori vi consentano);
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condivide valori, scopi e programma del Partito, di cui al precedente articolo 4);
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presenta domanda di ammissione, anche telematica, dichiarando di accettare integralmente statuto e regolamenti;
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è in regola con il versamento della quota associativa annuale.
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Procedura di ammissione.
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La domanda è rivolta all’organo territoriale competente o, in mancanza, all’Organo esecutivo centrale.
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L’organo competente delibera sull’ammissione entro il termine stabilito dal regolamento; il diniego deve essere motivato per iscritto.
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L’aspirante associato può proporre ricorso all’Organo di garanzia interna, la cui decisione è definitiva in sede interna.
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Diritti degli associati ordinari. Gli associati ordinari:
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partecipano alla vita del Partito e alle sue iniziative;
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esercitano il diritto di voto in tutte le assemblee degli associati, secondo il principio del voto singolo;
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hanno elettorato attivo e passivo per le cariche interne, nei limiti di ulteriori requisiti previsti da statuto/regolamenti;
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approvano il rendiconto economico finanziario e le modifiche statutarie;
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sono informati sulle principali decisioni politiche, organizzative ed economico finanziarie, con accesso agli atti nei limiti dei regolamenti;
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possono presentare mozioni, proposte e candidature secondo modalità e soglie definite dai regolamenti
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Doveri degli associati ordinari. Gli associati ordinari sono tenuti a:
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rispettare statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi;
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contribuire alla realizzazione delle finalità del Partito;
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versare la quota associativa nei termini stabiliti;
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tenere comportamenti coerenti con i principi del Partito.
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Art. 7 – Associati onorari
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Possono essere nominati associati onorari coloro che si siano distinti per attività politiche, culturali, sociali o per meriti connessi alle finalità del Partito.
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La nomina è deliberata dall’Assemblea su proposta dell’Organo esecutivo centrale o di un numero minimo di associati ordinari definito dal regolamento.
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Gli associati onorari:
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possono partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee e alle iniziative;
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possono essere consultati su questioni di particolare rilievo;
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possono essere esonerati dal pagamento della quota associative.
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Gli associati onorari non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo, salvo espressa previsione di passaggio alla categoria degli associati ordinari.
Art. 8 – Simpatizzanti
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Sono simpatizzanti le persone che, pur non assumendo la qualifica di associato, manifestano adesione ideale alle finalità del Partito e partecipano alle attività politiche e di propaganda.
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L’adesione come simpatizzante avviene mediante sottoscrizione di moduli cartacei o elettronici, senza necessità di delibera formale di ammissione.
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I simpatizzanti possono ricevere informazioni sulle attività ed essere invitati a iniziative pubbliche.
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I simpatizzanti non sono associati e non hanno diritto di voto, né elettorato attivo o passivo, né partecipano alle assemblee degli associati, salvo inviti a titolo consultivo.
Art. 9 – Perdita della qualifica e passaggio di categoria
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La qualità di associato ordinario, sostenitore, onorario o simpatizzante si perde per:
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dimissioni scritte;
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morosità nel pagamento della quota, protratta oltre il termine fissato dal regolamento, previa diffida (ove dovuta);
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esclusione o revoca deliberata secondo le norme disciplinari;
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morte.
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L’associato sostenitore o onorario può chiedere il passaggio alla categoria degli associati ordinari, ricorrendone i requisiti, con domanda soggetta alla procedura di ammissione prevista per Gli associati ordinari.
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L’associato ordinario può chiedere il passaggio alla categoria di associato sostenitore o onorario, se ammesso dai regolamenti.
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Il passaggio di categoria non comporta alcun diritto alla restituzione di quote o liberalità versate.
Art. 10 – Selezione candidature
Le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia, del Parlamento Nazionale, dei Consigli delle Regioni, e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di Presidente di Regione e di Provincia autonoma, saranno improntate sulla base di un principio meritocratico, i cui criteri applicativi verranno individuati da una apposita delibera dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 11 – Diritti e doveri degli iscritti
Gli iscritti devono improntare l’esercizio della propria azione al rigore, alla serietà e alla sobrietà. Gli associati, partecipano alla gestione del Movimento, attraverso la propria attività diretta ad iniziative territoriali esterne e associative interne, avendo diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le norme statutarie e regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della propria quota associativa.
Il diritto di elettorato attivo e passivo è previsto per tutti gli iscritti che non abbiano in corso un provvedimento di sospensione o espulsione.
È dovere degli iscritti promuovere i valori e i principi di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci nel proprio settore lavorativo, culturale e associativo ed iscriversi, ove eletti in consessi assembleari elettivi quali Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consigli Regionali, Metropolitani, Provinciali e Comunali nei gruppi di “FNV” o in quelli federati riconosciuti dall’Esecutivo Nazionale.
Gli iscritti che ricoprono funzioni pubbliche remunerate hanno il dovere di contribuire al sostegno del movimento con proprie erogazioni liberali stabilite dall’Esecutivo Nazionale.
Gli iscritti hanno il divieto di aderire ad altri movimenti politici.
Art. 12 – Perdita della qualità di iscritto
L’iscrizione all’associazione viene meno nei casi seguenti:
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Dimissioni;
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Espulsione a seguito di un iter disciplinare;
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Mancato rinnovo della tessera nei termini stabiliti dall’Esecutivo Nazionale;
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Inadempimento al dovere di contribuire al sostegno economico del movimento politico
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altre cause di cui al precedente articolo 9.
Art. 13 – Trasferimento dell’iscrizione
In caso di trasferimento di residenza o lavoro al di fuori del proprio comune di residenza, il socio è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile della Tesseramento Nazionale che provvede ad avviare il procedimento di spostamento, comunicandolo ai Responsabili del Tesseramento Regionali. L’omessa comunicazione del trasferimento di residenza determina la perdita del diritto di elettorato attivo.
Art. 14 – Pubblicazione del registro degli iscritti
L’elenco degli associati non è segreto. Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dal Responsabile del Tesseramento Nazionale e dai suoi pari funzione dei livelli regionali, provinciali e comunali, dando aggiornamenti periodici all’Esecutivo Nazionale.
I Responsabili del Tesseramento di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato il registro di propria competenza. La tutela della vita privata e la protezione dei dati personali sono garantiti dal regolamento sulla trasparenza dell’elenco associati che è approvato dall’Esecutivo Nazionale e deve garantire piena conformità a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al regolamento europeo 679/2016 cd “G.D.P.R.”.
In particolare, il regolamento andrà a definire:
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la sistemazione, la gestione e le modalità di pubblicità del registro degli iscritti;
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le forme di ingresso ai dati contenuti nel registro degli associati da parte dei Responsabili del Tesseramento di ciascun livello territoriale.
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le modalità nelle quali il Responsabile del Tesseramento Nazionale attenziona l’utilizzo dei dati contenuti nell’elenco degli associati e decide in caso di contestazioni.
Il regolamento deve garantire la tutela dei dati personali dell’eventuale personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Parità tra donna e uomo
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci promuove l’obiettivo della parità tra i sessi negli organi interni e per le cariche elettive valutando esclusivamente il merito, la dedizione e la competenza.
Art. 16 – Provvedimenti disciplinari
Il mancato rispetto dei principi, dei valori e dei doveri associativi comporta l’esposizione ai seguenti provvedimenti disciplinari:
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Nota di biasimo;
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Sospensione non inferiore a trenta giorni e non superiore a trecentosessantacinque con indicazione dell’eventuale incandidabilità alle competizioni elettorali che si svolgono nella fascia temporale indicata nel periodo sospensivo;
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Espulsione.
Gli organi competenti sui provvedimenti disciplinari sono la Direzione Disciplinare Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.
L’Esecutivo Nazionale è competente a decidere solo nel caso di irrogazione di un provvedimento disciplinare da parte della Direzione Disciplinare Nazionale.
Art. 17 – Organi Nazionali
Gli organi nazionali dell’associazione sono i seguenti:
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il Congresso Nazionale;
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il Presidente Nazionale;
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il Coordinatore Nazionale;
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l’Esecutivo Nazionale;
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l’Assemblea Nazionale;
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la Direzione Disciplinare Nazionale;
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il Responsabile del Tesseramento Nazionale;
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il Responsabile Amministrativo Nazionale;
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il Responsabile Organizzativo Nazionale;
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il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani.
Art. 18 – Organi Regionali
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il Congresso Regionale;
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il Coordinatore Regionale;
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l’Esecutivo Regionale;
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la Direzione Disciplinare Regionale;
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Il Responsabile del Tesseramento Regionale;
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il Responsabile Amministrativo Regionale;
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il Responsabile Organizzativo Regionale.
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il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale.
Art. 19 – Organi provinciali:
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il Congresso Provinciale;
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il Coordinatore Provinciale;
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l’Esecutivo Provinciale;
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la Direzione Disciplinare Provinciale;
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il Responsabile del Tesseramento Provinciale;
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il Responsabile Organizzativo Provinciale;
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il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale.
Art. 20 – Organi comunali:
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il Congresso Comunale;
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il Coordinatore Comunale;
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l’Esecutivo Comunale;
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la Direzione Disciplinare Comunale;
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il Responsabile del Tesseramento Comunale;
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il Responsabile Organizzativo Comunale;
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il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale.
Art. 21 – Validità dell’iter deliberativo:
Affinché una deliberazione di un organo sia efficace necessita della maggioranza semplice con numero legale garantito. Qualsiasi delibera assunta senza maggioranza o numero legale si intende priva di effetti.
Art. 22 – Tutela delle minoranze
Futuro Nazionale con Vannacci tutela e valorizza le minoranze interne. Esse, in ogni contesto di coordinamento assembleare, hanno la possibilità di esercitare i propri diritti attraverso la proposizione di atti quali mozioni, ordini del giorno e richieste di intervento funzionali all’esercizio della propria azione politica. È obbligo per i coordinatori, di ogni livello, favorire la più ampia partecipazione democratica degli associati. L’inibizione o il contrasto di tali diritti delle minoranze interne è motivo di provvedimento disciplinare che sarà adottato dall’organo immediatamente superiore rispetto al livello di coordinamento in cui si verifica la violazione.
Art. 23 – Procedure elettorali:
Nelle competizioni elettorali interne basate sull’esercizio democratico delle proprie ragioni improntato al pluralismo e al rispetto delle minoranze, si possono adottare le seguenti e alternative procedure elettorali:
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Voto senza liste. I candidati non vengono inseriti in liste. Tutti gli iscritti in regola con il versamento della propria quota e senza provvedimenti di sospensione sono pienamente eleggibili. Ciascun elettore può indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a due, indicando un nominativo femminile e maschile ovvero solo uno. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli elettori. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di adesione e in caso di ulteriore parità il più anziano d’età.
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Voto con liste. I candidati sono inseriti in liste. Le liste devono essere depositate nei termini e nei modi previsti dal regolamento. L’attribuzione dei seggi avviene dividendo il numero dei voti di ogni lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti più alti fra quelli ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria. Ciascuna lista, avrà tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parità di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci e in caso di ulteriore parità il più anziano d’età.
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Acclamazione. Ove ne ricorrano le condizioni è sempre possibile procedere per alzata di mano o acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui vi sia una proposta di candidature unitarie.
Art. 24 – Il Procedimento disciplinare:
L’irrogazione dei provvedimenti disciplinari può avvenire sulla base dell’iniziativa della Direzione Disciplinare Comunale, Provinciale, Regionale o Nazionale.
Il procedimento, da notificare tramite raccomandata o PEC al destinatario iscritto, deve contenere l’illustrazione dettagliata delle motivazioni per l’attivazione dell’iter.
I gradi dell’esame del provvedimento disciplinare sono tre quando il provvedimento viene irrogato dalla Direzione Disciplinare Comunale. In questo caso l’eventuale ricorso deve essere proposto alla Direzione Disciplinare Provinciale. Contro la decisione del Provinciale si può fare ricorso alla Direzione Regionale per poi, eventualmente, ricorrere, in ultima istanza, alla Direzione Disciplinare Nazionale.
Qualora il provvedimento disciplinare venisse irrogato dalla Direzione Disciplinare Provinciale si può ricorrere direttamente alla Direzione Regionale e successivamente alla Direzione Nazionale.
Laddove il provvedimento dovesse essere adottato dalla Direzione Regionale si può far ricorso presso la Direzione Nazionale.
Se il provvedimento dovesse essere adottato dalla Direzione Nazionale è possibile fare ricorso all’Esecutivo Nazionale.
Il socio a cui viene notificato l’atto ha dieci giorni di tempo per fare ricorso all’organo disciplinare di livello immediatamente superiore che, a sua volta, ha venti giorni per esaminarlo e pronunciarcisi. Se il ricorso dovesse essere rigettato, il procedimento si chiude con l’irrogazione della sanzione.
La Direzione Disciplinare Provinciale, Regionale e Nazionale possono adottare il provvedimento disciplinare, esclusivamente, nei casi di condotte particolarmente gravi poste in essere da uno o più iscritti. La gravità particolare delle condotte deve essere verificata dall’Esecutivo Nazionale che autorizza o rigetta la richiesta di avvio del provvedimento disciplinare da parte delle Direzioni di livello superiore a quella comunale.
Art. 25 – Incompatibilità e incandidabilità:
Le cariche di direzione degli organi interni sono incompatibili tra loro. La carica di Coordinatore comunale è incompatibile con quella di Coordinatore Provinciale, Regionale e Nazionale.
La figura del Coordinatore Provinciale è incompatibile con quella di Coordinatore Regionale. Il Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Coordinatore Nazionale.
Le figure dei Coordinatori sono incompatibili con quelle di Presidente Nazionale e viceversa.
Chi riveste uno dei seguenti ruoli istituzionali pubblici non può candidarsi alla carica di Coordinatore Comunale o Provinciale: Presidente di Provincia, Sindaco di un comune con più di quindicimila abitanti, Consigliere Regionale, Deputato, Senatore ed Europarlamentare.
PARTE NAZIONALE:
Art. 26 – Il Congresso Nazionale:
Il Congresso Nazionale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci rappresenta il momento di partecipazione più elevato del movimento. Elegge il Presidente Nazionale e i membri dell’Esecutivo Nazionale.
Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Presidente Nazionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Presidente Nazionale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale.
Al Congresso Nazionale partecipano con di diritto di voto e parola il Coordinatore Nazionale, il Responsabile Organizzativo Nazionale, il Responsabile del Tesseramento Nazionale, il Capo di Generazione Decima Nazionale o il Capo di Futuro Nazionale Giovani, i componenti dell’Esecutivo Nazionale, i Delegati eletti nei coordinamenti regionali con apposito regolamento del Congresso Nazionale, i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti delle giunte regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni italiani.
Le modalità di svolgimento del Congresso Nazionale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto e votato dall’Esecutivo Nazionale.
Il primo Congresso Nazionale si dovrà tenere entro tre anni dalla costituzione del movimento politico.
Art. 27 – Il Presidente Nazionale:
Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Nazionale secondo la procedura prevista dal regolamento. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto. In particolare, ha le seguenti prerogative:
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Impartisce l’indirizzo politico;
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Presiede e guida l’Esecutivo Nazionale;
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Convoca il Congresso Nazionale;
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Nomina il Coordinatore Nazionale;
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Nomina il Responsabile Organizzativo Nazionale;
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Nomina il Responsabile del Tesseramento Nazionale;
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Nomina il Responsabile Amministrativo Nazionale;
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Nomina il Responsabile Futuro Nazionale Giovani;
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Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Nazionale;
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Adotta i provvedimenti di commissariamento per i Coordinamenti Regionali, comunicandolo all’Esecutivo Nazionale, nominando un Commissario Regionale tra gli iscritti.
È facoltà del Presidente Nazionale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9).
Il Presidente Nazionale decide l’impiego delle risorse e ne indica le modalità al Responsabile Amministrativo Nazionale.
Il Presidente Nazionale può istituire delle Direzioni tematiche dove vengono sviluppate e approfondite le linee politiche su determinate materie, nominando appositi responsabili.
Il mandato del Presidente Nazionale può interrompersi anticipatamente solo per dimissioni, impedimento permanente o approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale che comporterebbe la nomina di un Commissario Nazionale reggente individuato dai componenti dell’Esecutivo Nazionale per l’indizione di un nuovo congresso entro il mese successivo all’approvazione della mozione.
Il Presidente Nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all’utilizzo del contrassegno elettorale. Può valutare di far svolgere tale funzione a procuratori speciali.
Art. 28 – L’Assemblea Nazionale:
L’Assemblea Nazionale può essere convocata in ogni momento dal Presidente Nazionale al fine di illustrare l’indirizzo politico su determinate tematiche. All’Assemblea possono partecipare tutti gli iscritti in regola con il tesseramento. Le procedure per la partecipazione degli iscritti alle fasi assembleari sono stabilite di volta in volta da una delibera dell’Esecutivo Nazionale.
L’Assemblea Nazionale può essere richiesta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Nazionale o dalla maggioranza assoluta dei coordinatori regionali.
L’Assemblea Nazionale delibera sulle modifiche statutarie proposte dall’Esecutivo Nazionale e su altri argomenti di interesse generale.
La delibera contenente le modifiche statutarie dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Esecutivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
Art. 29 – Il Coordinatore Nazionale:
Il Presidente Nazionale nomina il Coordinatore Nazionale che lo coadiuva nella gestione del movimento. Può ricevere dal Presidente Nazionale apposite deleghe funzionali alla cura di alcuni aspetti della gestione del movimento.
Il Coordinatore Nazionale partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto e convoca i congressi regionali, presiedendoli direttamente o per il tramite di un proprio delegato. Può attribuire apposite deleghe di gestione del movimento al livello circoscrizionale agli iscritti.
Cura e coordina la comunicazione del movimento sulla base delle indicazioni del Presidente Nazionale. Gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa e trasmette le linee comunicative al movimento insieme al Responsabile Organizzativo Nazionale. Nomina una Direzione Comunicazione composta da esperti del settore a cui affida precise deleghe che lo coadiuva e ne gestisce l’operato.
La composizione della Direzione Comunicazione deve essere approvata dal Presidente Nazionale.
Art. 30 – L’Esecutivo Nazionale:
L’Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di trenta membri e viene eletto durante il Congresso Nazionale secondo il regolamento. Ha la medesima durata in carica del Presidente Nazionale, salvo che intervengano le dimissioni dei due terzi dei componenti o l’approvazione di una mozione di sfiducia che comporterebbero l’indizione di un nuovo congresso nazionale.
L’Esecutivo Nazionale viene convocato mensilmente dal Presidente Nazionale e svolge le seguenti competenze:
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Delibera la determinazione delle quote associative del tesseramento;
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Approva il rendiconto predisposto dal Responsabile Amministrativo Nazionale;
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Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali;
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Coadiuva il Presidente Nazionale nella determinazione dell’indirizzo politico
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Decide sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Direzionale Disciplinare Nazionale entro dieci giorni dalla ricezione.
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Propone all’Assemblea Nazionale le modifiche statutarie.
Alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale possono partecipare degli iscritti esperti di alcuni settori dietro invito del Presidente Nazionale.
Art. 31 – La Direzione Disciplinare Nazionale
La Direzione Disciplinare Nazionale è l’organo di ultima istanza deputato a dirimere le controversie relative all’applicazione dello statuto e dei regolamenti interni.
Ne fanno parte il Presidente Nazionale, il Coordinatore Nazionale, il Responsabile Organizzativo Nazionale, il Responsabile del Tesseramento Nazionale e due iscritti in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Presidente Nazionale.
Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 16 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Nazionale si può ricorrere entro dieci giorni all’Esecutivo Nazionale come organo di ultimo grado.
Ha la competenza sull’assunzione della qualifica di socio e sulla oculatezza della gestione delle risorse economiche del movimento.
Art. 32 – Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Il Responsabile Organizzativo Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento, curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso su tutto il territorio nazionale, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango nazionale, dietro le indicazioni del Presidente Nazionale e del Coordinatore Nazionale. Coadiuva il Coordinatore Nazionale nella gestione della comunicazione del movimento, trasmettendola al livello territoriale. Può intervenire al livello locale con mandato del Coordinatore Nazionale a supporto delle articolazioni regionali e locali.
Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento su tutto il territorio nazionale.
Art. 33 – Il Responsabile del Tesseramento Nazionale
Il Responsabile del Tesseramento Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello regionale e locale.
Art. 34 – Il Responsabile Amministrativo Nazionale
Il Responsabile Amministrativo Nazionale detiene la legale rappresentanza del Movimento Politico e pone in essere tutta l’attività negoziale opportuna per il raggiungimento dei fini associativi su indicazione del Presidente Nazionale. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale con diritto di parola e voto.
Rappresenta il Movimento Politico nelle controversie e nomina difensori e procuratori.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale pone in essere tutte le attività necessarie per l’oculata gestione contabile del Movimento. Attua le deliberazioni dell’Esecutivo Nazionale che ricadono sulla gestione amministrativa.
Ha la facoltà di adempiere a tutte le operazioni bancarie condivise con il Presidente Nazionale come i pagamenti, incassare crediti, rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Si occupa della riscossione di tutti i contributi previsti dalla legge.
Coordina l’attività contabile, occupandosi della corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri dell’associazione.
Ha l’obbligo di provvedere ad apposite informative periodiche sulla situazione contabile nei confronti del Presidente Nazionale.
Deve predisporre il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall’Esecutivo Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale cura e prepara le procedure per la redazione dei conti e la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone ad ogni quadrimestre all’Esecutivo Nazionale una relazione in ordine all’attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.
Tale relazione dev’essere approvata dall’Esecutivo Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
Ogni Organo Periferico anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento.
Art. 35 – Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani:
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale e coordina il movimento giovanile. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all’università, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello regionale. L’età massima per rientrare nel movimento giovanile è di trenta anni.
Art. 36 – Finanziamento delle attività del Movimento Politico
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci
Le finalità del Movimento vengono finanziate dalle seguenti voci:
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quote del tesseramento;
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erogazioni liberali provenienti da soci o terzi;
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erogazioni liberali degli eletti nelle assemblee rappresentative;
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trasferimenti pubblici;
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utili registrati dalle manifestazioni o altre attività di partito;;
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da lasciti o altre forme di liberalità.
Il mancato pagamento delle quote associative determina la perdita della qualità di iscritto ai sensi dell’art. 12.
L’inadempimento delle erogazioni liberali degli eletti nelle assemblee rappresentative comporta la sospensione dagli incarichi rivestiti all’interno del Movimento e l’integrazione degli estremi dell’art. 12. L’entità delle erogazioni liberali degli eletti viene determinata dall’Esecutivo Nazionale con apposita delibera.
Art. 37 – Bilancio:
Il Responsabile Amministrativo Nazionale, annualmente, provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Movimento in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Esecutivo nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il mese di maggio.
Entro il 30 ottobre di ogni anno il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone all’Esecutivo Nazionale il bilancio preventivo per l’anno successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione dell’Esecutivo Nazionale nazionale entro il successivo 30 novembre.
Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte dell’Esecutivo nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 40 e al verbale di approvazione dell’Esecutivo Nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Movimento, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Movimento si ispira.
Il Movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee guida internazionali del GRI – Global Reporting Initiative e prendendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).
Art. 38 – Regolamento finanziario
Il Regolamento finanziario è approvato dall’Esecutivo Nazionale con la maggioranza assoluta dei componenti.
Il Regolamento finanziario determina le attività economiche e patrimoniali del movimento e disciplina i rapporti con le strutture organizzative territoriali.
Art. 39 – Funzioni del Responsabile Amministrativo Nazionale
Il Responsabile Amministrativo Nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento Politico e svolge l’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi.
Rappresenta in giudizio il Movimento Politico e nomina difensori e procuratori.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere dell’Esecutivo Nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l’accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
Coordina l’attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri dell’associazione.
Informa periodicamente il Presidente Nazionale della situazione economica e finanziaria.
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall’Esecutivo Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
Il Responsabile Amministrativo Nazionale sottopone con cadenza trimestrale all’Esecutivo Nazionale una relazione in ordine all’attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.
Tale relazione dev’essere approvata dall’Esecutivo Nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
Ogni Organo Periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Organo.
Art. 40 – Il controllo interno ed esterno
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo interno del Partito, incaricato di vigilare sulla gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, nonché sull’osservanza della legge e dello Statuto.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale a maggioranza dei votanti.
I componenti durano in carica per tre esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. All’atto della nomina viene stabilita la gratuità dell’incarico o viene determinato il corrispettivo per l’intera durata del mandato. Sia in caso di gratuità o di corrispettivo per l’incarico è previsto il rimborso delle spese documentate per l’espletamento dello stesso.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli altri membri devono essere scelti tra soggetti di comprovata competenza in materie giuridico-economiche o iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la qualità di membro di qualsiasi altro organo collegiale o esecutivo del Partito, nonché con ogni altro incarico professionale retribuito conferito dal Partito.
Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:
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vigila sulla regolare tenuta della contabilità;
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procede ad atti di ispezione e controllo in qualsiasi momento;
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esamina la bozza di rendiconto di esercizio predisposta dal Responsabile Amministrativo Nazionale e redige una relazione accompagnatoria da presentare all’organo competente per l’approvazione.
b) In conformità alle disposizioni del D.L. n. 149/2013 e della Legge n. 96/2012, il Partito affida la revisione legale e la certificazione del proprio rendiconto di esercizio a una Società di Revisione esterna iscritta nell’apposito Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Società di Revisione è nominata dall’Assemblea Nazionale, su proposta motivata del Responsabile Amministrativo Nazionale, previo parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’incarico ha la durata di tre esercizi finanziari e non può essere rinnovato oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente. All’atto della nomina viene determinato il corrispettivo per l’intera durata del mandato.
La Società di Revisione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere conferiti incarichi di revisione a società che abbiano legami di parentela, affinità o rapporti professionali continuativi con il Responsabile Amministrativo o con i membri degli organi esecutivi del Partito.
La Società di Revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio e verifica che lo stesso sia redatto in conformità alle norme di legge e ai criteri di trasparenza. La relazione deve essere allegata al rendiconto ai fini della pubblicazione sul sito internet del Partito e della trasmissione alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Art. 45 – Autonomia amministrativa periferica
I Coordinamenti Regionali, eletti dietro congresso regionale, hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili, sicché né il movimento Futuro Nazionale con Roberto Vannacci né gli Organi Nazionali rispondono dell’attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti nel pieno rispetto della normativa applicabile anche in materia di finanziamento ai partiti e trasparenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento. Al fine di coadiuvare le predette attività, il Responsabile Amministrativo Nazionale emanerà appositi regolamenti e direttive.
Futuro Nazionale con Roberto Vannacci avrà diritto di rivalsa verso le amministrazioni locali e periferiche e i loro Organi ove dovesse incorrere in sanzioni o danni patrimoniali derivanti dalla violazione delle normative vigenti e, in particolare quelle sul finanziamento ai partiti e sulla trasparenza.
I membri degli Organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte dalle organizzazioni locali e periferiche al di fuori dei limiti consentiti. Nonostante l’autonomia amministrativa e negoziale, è in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:
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compravendita di beni immobili
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compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili)
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costituzione di società
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acquisto di partecipazioni in società già esistenti
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concessioni di prestiti
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contratti di mutuo
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rimesse di denaro all’estero
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apertura di conti correnti all’estero e valutari
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acquisto di valuta
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richiesta e rilascio di avalli, fidejussioni o altra forma di garanzia.
È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni
PARTE REGIONALE:
Art. 46 – Il Congresso Regionale:
Il Congresso Regionale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si identifica nel passaggio di massima partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singola regione. Elegge il Coordinatore Regionale e i membri dell’Esecutivo Regionale.
Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Nazionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Regionale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Regionale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Presidente Nazionale.
Al Congresso Regionale partecipano tutti gli iscritti della regione che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.
Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Regionale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto dal Coordinatore Nazionale e votato dall’Esecutivo Nazionale.
Art. 47 – Il Coordinatore Regionale:
Il Coordinatore Regionale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Regionale secondo la procedura prevista dal regolamento. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto regionale. In particolare, ha le seguenti prerogative:
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Impartisce l’indirizzo politico al livello regionale in linea con gli orientamenti del Presidente Nazionale e del Coordinatore Nazionale;
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Presiede l’Esecutivo Regionale;
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Nomina il Responsabile Organizzativo Regionale;
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Nomina il Responsabile Amministrativo Regionale;
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Nomina il Responsabile del Tesseramento Regionale;
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Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Regionale;
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Adotta i provvedimenti di commissariamento per le Sezioni Provinciali di comune accordo con il Coordinatore Nazionale o suo delegato, comunicandolo al Presidente Nazionale, nominando un Commissario Provinciale tra gli iscritti. È facoltà del Coordinatore Regionale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4), 5) e 6).
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Convoca i congressi provinciali.
Art. 48 L’Esecutivo Regionale:
L’Esecutivo Regionale è composto da dieci membri e viene eletto durante il Congresso Regionale secondo il regolamento interno del congresso. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Regionale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l’indizione di un nuovo congresso regionale o qualora venga adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Presidente Nazionale.
L’Esecutivo Regionale viene convocato dal Coordinatore Regionale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:
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Approva il rendiconto predisposto dal Responsabile Amministrativo Regionale;
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Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali sul territorio regionale di previa intesa con il Coordinatore Nazionale;
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Coadiuva il Coordinatore Regionale nella determinazione dell’indirizzo politico.
Art. 49 – La Direzione Disciplinare Regionale
La Direzione Disciplinare Regionale è l’organo deputato a dirimere le controversie relative all’applicazione dello statuto e dei regolamenti interni, avviate dalla Direzione Disciplinare Provinciale.
Ne fanno parte il Coordinatore Regionale, il Responsabile Organizzativo Regionale, il Responsabile del Tesseramento Regionale e due iscritti della regione in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Regionale.
Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 7 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Regionale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Nazionale come organo di ultimo grado.
Art. 50 – Il Responsabile Organizzativo Regionale
Il Responsabile Organizzativo Regionale viene nominato dal Coordinatore Regionale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento al livello provinciale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio della regione, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango regionale. Può intervenire al livello provinciale con mandato dell’Esecutivo Regionale a supporto delle articolazioni provinciali e locali.
Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello regionale.
Art. 51 – Il Responsabile del Tesseramento Regionale
Il Responsabile del Tesseramento Regionale viene nominato dal Coordinatore Regionale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti della regione, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello provinciale e locale.
Art. 52 – Il Responsabile Amministrativo Regionale:
Il Responsabile Amministrativo Regionale detiene la legale rappresentanza del Movimento Politico al livello regionale e pone in essere tutta l’attività negoziale opportuna per il raggiungimento dei fini associativi, concordata con il Coordinatore Regionale, rispondendo dell’attività interna al Responsabile Amministrativo Nazionale a cui deve fare riferimento.
Rappresenta il Movimento Politico nelle controversie regionali e nomina difensori e procuratori.
Il Responsabile Amministrativo regionale pone in essere tutte le attività necessarie per l’oculata gestione contabile del Movimento. Attua le deliberazioni dell’Esecutivo Regionale che ricadono sulla gestione amministrativa.
Ha la facoltà di adempiere a tutte le operazioni bancarie condivise con il Coordinatore Regionale come i pagamenti, incassare crediti, rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Si occupa della riscossione di tutti i contributi previsti dalla legge.
Ha l’obbligo di provvedere ad apposite informative periodiche sulla situazione contabile nei confronti del Coordinatore Regionale e del Responsabile Amministrativo Nazionale.
Il Responsabile Amministrativo Regionale sottopone ad ogni quadrimestre all’Esecutivo Regionale una relazione in ordine all’attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi.
Tale relazione dev’essere approvata dall’Esecutivo Regionale e trasmessa tempestivamente al Responsabile Amministrativo Nazionale.
Ogni Organo Periferico anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Responsabile Amministrativo Nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni del Responsabile Amministrativo Nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento.
Art. 53 Il Responsabile di Generazione Decima Regionale o Futuro Nazionale Giovani Regionale
Il Capo di Generazione Decima Regionale viene nominato dal Capo di Generazione Decima Nazionale e coordina il movimento giovanile della regione, condividendo l’indirizzo politico con il Coordinatore Regionale. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all’università regionali, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Regionale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello provinciale.
PARTE PROVINCIALE:
Art. 54 – Il Congresso Provinciale:
Il Congresso Provinciale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci rappresenta la fase di massima partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singola provincia. Elegge il Coordinatore Provinciale e i membri dell’Esecutivo Provinciale.
Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Regionale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Provinciale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Provinciale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Coordinatore Regionale di comune accordo con il Coordinatore Nazionale o proprio delegato.
Al Congresso Provinciale partecipano tutti gli iscritti della provincia che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.
Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Provinciale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto dal Coordinatore Nazionale e votato dall’Esecutivo Nazionale.
Art. 55 – Il Coordinatore Provinciale:
Il Coordinatore Provinciale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Provinciale secondo la procedura prevista dal regolamento interno. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto regionale. In particolare, ha le seguenti prerogative:
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Impartisce l’indirizzo politico al livello provinciale in linea con il coordinamento nazionale e regionale;
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Presiede l’Esecutivo Provinciale;
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Nomina il Responsabile Organizzativo Provinciale;
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Nomina il Responsabile del Tesseramento Provinciale;
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Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Provinciale;
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Adotta i provvedimenti di commissariamento per le Sezioni Comunali di comune accordo con il Coordinatore Regionale, comunicandolo preventivamente al Coordinatore Nazionale, nominando un Commissario comunale tra gli iscritti.
È facoltà del Coordinatore Provinciale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4) e 5).
Art. 56 L’Esecutivo Provinciale:
L’Esecutivo Provinciale è composto da dieci membri e viene eletto durante il Congresso Provinciale secondo il regolamento interno del congresso. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Provinciale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l’indizione di un nuovo congresso regionale o qualora venisse adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Coordinatore Regionale.
L’Esecutivo Provinciale viene convocato dal Coordinatore Provinciale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:
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Ratifica gli accordi politici con liste e associazioni in concomitanza dei passaggi elettorali sul territorio provinciale di previa intesa con il Coordinatore Nazionale;
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Coadiuva il Coordinatore Provinciale nella determinazione dell’indirizzo politico;
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Decide sui ricorsi presentati dagli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Direzionale Disciplinare Provinciale entro dieci giorni dalla ricezione.
Art. 57 – La Direzione Disciplinare Provinciale:
La Direzione Disciplinare Provinciale è l’organo deputato a dirimere le controversie relative all’applicazione dello statuto e dei regolamenti interni, avviate dalla Direzione Disciplinare Comunale.
Ne fanno parte il Coordinatore Provinciale, il Responsabile Organizzativo Provinciale, il Responsabile del Tesseramento Provinciale e due iscritti della provincia in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Provinciale.
Può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 7 del presente Statuto. Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare provinciale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Regionale.
Art. 58 – Il Responsabile Organizzativo Provinciale:
Il Responsabile Organizzativo Provinciale viene nominato dal Coordinatore Provinciale e ha il compito di efficientare le articolazioni del movimento al livello comunale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio della provincia, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango provinciale. Può intervenire al livello comunale con mandato dell’Esecutivo Provinciale a supporto delle articolazioni comunali.
Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello provinciale.
Art. 59 – Il Responsabile del Tesseramento Provinciale:
Il Responsabile del Tesseramento Provinciale viene nominato dal Coordinatore Provinciale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti della provincia, aggiornarlo e coadiuvare i responsabili del tesseramento al livello comunale.
Art. 60 Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale:
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale viene nominato dal Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Regionale e coordina il movimento giovanile della provincia, condividendo l’indirizzo politico con il Coordinatore Provinciale. Costituisce due apposite sezioni dedicate alla scuola e all’università, nominando due responsabili tra gli iscritti. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Provinciale e nomina i Responsabili di Futuro Nazionale Giovani al livello comunale.
PARTE COMUNALE:
Art. 61 – Il Congresso Comunale:
Il Congresso Comunale di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci si identifica nel passaggio di diretta partecipazione interna di tutti gli iscritti al livello di ogni singolo comune. Elegge il Coordinatore Comunale e i membri dell’Esecutivo Comunale.
Viene convocato ogni tre anni in via ordinaria dal Coordinatore Provinciale con propria deliberazione. Può essere deliberato in modo straordinario a causa di un impedimento permanente o di dimissioni del Coordinatore Comunale ovvero tramite mozione sottoscritta dai due terzi dei componenti dell’Esecutivo Comunale o terminato il periodo di commissariamento determinato dal Coordinatore Provinciale.
Al Congresso Comunale partecipano tutti gli iscritti del comune che, al momento della convocazione, risultano essere registrati nel registro del tesseramento.
Le specifiche modalità di svolgimento del Congresso Comunale sono demandate ad apposito regolamento interno proposto dal Coordinatore Nazionale e votato dall’Esecutivo Nazionale.
Art. 62 – Il Coordinatore Comunale:
Il Coordinatore Comunale dura in carica tre anni e viene eletto dal Congresso Comunale secondo la procedura prevista dal regolamento. Egli coordina, rappresenta e dirige tutto il movimento politico in ogni contesto comunale. In particolare, ha le seguenti prerogative:
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Impartisce l’indirizzo politico al livello comunale;
-
Presiede l’Esecutivo Comunale;
-
Nomina il Responsabile Organizzativo Comunale;
-
Nomina il Responsabile del Tesseramento Comunale;
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Nomina i componenti della Direzione Disciplinare Comunale;
È facoltà del Coordinatore Comunale revocare in ogni momento le nomine di cui ai punti 3), 4) e 5).
Art. 63 L’Esecutivo Comunale:
L’Esecutivo Comunale è composto da cinque membri e viene eletto durante il Congresso Comunale secondo il regolamento interno del congresso. Ha la medesima durata in carica del Coordinatore Comunale, salvo che intervengano le dimissioni della metà più uno dei componenti che comporterebbero l’indizione di un nuovo congresso comunale o qualora venga adottato un provvedimento di commissariamento da parte del Coordinatore Provinciale.
L’Esecutivo Comunale viene convocato dal Coordinatore Comunale almeno una volta al mese ed ha le seguenti competenze:
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Coadiuva il Coordinatore Comunale nella determinazione dell’indirizzo politico;
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Gestisce il movimento al livello locale e ne cura lo sviluppo.
Art. 64 – La Direzione Disciplinare Comunale:
La Direzione Disciplinare Comunale è l’organo locale deputato ad avviare i provvedimenti disciplinari agli iscritti del comune che volano i principi dello statuto e le norme dei regolamenti interni.
Ne fanno parte il Coordinatore Comunale, il Responsabile Organizzativo Comunale, il Responsabile del Tesseramento Comunale e due iscritti del comune in regola con le regole del tesseramento interne nominati dal Coordinatore Comunale.
Contro i provvedimenti inflitti dalla Direzione Disciplinare Comunale si può ricorrere entro dieci giorni alla Direzione Disciplinare Regionale.
Art. 65 – Il Responsabile Organizzativo Comunale:
Il Responsabile Organizzativo Comunale viene nominato dal Coordinatore Comunale e ha il compito di efficientare l’articolazione del movimento al livello comunale, e curare le sue provvigioni di materiale comunicativo diffuso sul territorio del comune, curare la stesura e la conservazione dei verbali delle sedute. È preposto alla programmazione e realizzazione degli eventi di rango comunale. Deve garantire una gestione accurata di tutte le sedi del movimento al livello comunale.
Art. 66 – Il Responsabile del Tesseramento Comunale:
Il Responsabile del Tesseramento Comunale viene nominato dal Coordinatore Comunale e ha la funzione di curare il registro degli iscritti del comune e aggiornarlo.
Art. 67 Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale:
Il Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Comunale viene nominato dal Responsabile di Futuro Nazionale Giovani Provinciale e coordina il movimento giovanile al livello comunale, condividendo l’indirizzo politico con il Coordinatore Provinciale. Può costituire due apposite sezioni dedicate alla scuola e all’università, nominando due responsabili tra gli iscritti.
Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo Comunale.
NORME TRANSITORIE:
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Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale gli organi di coordinamento regionale vengono nominati direttamente dal Coordinatore Nazionale di intesa con il Presidente Nazionale mentre gli organi di coordinamento provinciale vengono nominati dal Coordinatore Regionale di intensa con il Coordinatore Nazionale e quelli di coordinamento comunale dal Coordinatore Provinciale di intesa con il Coordinatore Regionale.
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I coordinatori nominati finché non sarà celebrato il primo Congresso Nazionale devono distribuire gli incarichi interni tra gli iscritti e non possono cumulare più funzioni, salvo per motivi di necessità valutati dal Coordinatore Nazionale.
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L’autonomia finanziaria dei coordinamenti regionali viene attivata con le relative aperture dei conti correnti soltanto dopo la celebrazione del Congresso Nazionale e dei congressi regionali.
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Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia (attualmente D.L. 28.12.2013, n. 149, convertito in Legge 21.02.2014, n. 13) e a quelle che fossero emanate dopo la costituzione della presente associazione.
Seravezza, lì sedici febbraio duemilaventisei.
Firmato
Ziello Edoardo
Marzio Villari Notaio